Statuto dell’associazione

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STATUTO VIGENTE

DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE TURISTICA

ED ENOGASTRONOMICA QUALITALY

 

Approvato all’atto costitutivo dell’associazione
ai rogiti del Notaio Dott. Carla Dell’Aquila in data 08 giugno 2004
Rep. n° 58281 – Racc. n° 9501

e come modificato dall’Assemblea Straordinaria dei soci in data 18 novembre 2023
e registrato all’Agenzia delle Entrate Torino 3 al numero 454 in data 26 aprile 2024

 

PUBBLICAZIONE ONLINE AGGIORNATA IN DATA 27 APRILE 2024

 

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituita una Associazione culturale “Associazione culturale e di promozione turistica ed enogastronomica Qualitaly – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – O.N.L.U.S.”, disciplinata dalle norme di cui al D. Lgs. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

La sede dell’Associazione è in Torino, corso Traiano 32.

 

Art. 2 – Scopi e Finalità

L’Associazione ha come scopo sociale:

  1. La promozione, la diffusione e la valorizzazione dell’Italia e delle sue qualità e peculiarità in tutti i campi, sia in Italia sia all’estero.
  2. La promozione, la diffusione e la valorizzazione sotto ogni aspetto dell’enogastronomia di qualità, sia in Italia sia all’estero.
  3. La promozione e la conoscenza del territorio italiano e la sua valorizzazione turistica, sia in Italia sia all’estero.
  4. La promozione di ogni espressione culturale, artistica, intellettuale e sociale, sia in Italia sia all’estero.
  5. L’organizzazione, la promozione, la diffusione e la valorizzazione di appuntamenti e di iniziative culturali, artistiche e sociali di vario genere, direttamente connesse ai commi precedenti.

In via sussidiaria e non prevalente potrà svolgere attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4/12/1997 n° 460 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. È esclusa qualsiasi finalità di lucro. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

Art 3 – Attività accessorie

Al fine di meglio conseguire i propri scopi, l’Associazione:

  • collabora e coopera, anche stipulando convenzioni, con Enti privati e pubblici, nazionali, esteri ed internazionali che operino preferibilmente, ma non necessariamente, nei settori enogastronomico, culturale, artistico, turistico e sociale;
  • Svolge e promuove manifestazioni di ogni genere, come scambi culturali nazionali ed internazionali, conferenze, corsi (anche a pagamento), incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
  • Eroga borse di studio, cura la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli o cataloghi, sia in forma tradizionale che elettronica;
  • Costituisce o partecipa ad altre istituzioni, enti o società aventi finalità analoghe o connesse alla proprie;
  • Accede a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
  • Stipula contratti e/o convenzioni di promozione, assistenza, sponsorizzazione, valorizzazione;
  • Svolge qualunque altra attività, purché direttamente connessa al raggiungimento degli scopi statutari o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.

 

Art. 4 – I Soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, cittadini italiani o stranieri, per interessi culturali e/o di valorizzazione, attività professionale o di studio, siano interessati all’attività dell’Associazione, ne accettino le norme statutarie e ne osservino gli adempimenti richiesti.

Coloro che intendono far parte dell’Associazione debbono presentare domanda, indirizzata al Consiglio direttivo, che potrà accettare o respingere la richiesta senza essere tenuto a renderne note le ragioni.

La sottoscrizione della domanda di adesione costituisce riconoscimento ed accettazione di tutte le norme statutarie.

 

Art. 5 – Diritti e Obblighi dei Soci

I soci si impegnano a versare una quota annuale che verrà stabilita anno per anno dall’Assemblea dei soci. Essi partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto.

Tutte le quote sociali e i contributi comunque versati all’Associazione sono a fondo perduto.

La quota associativa non è trasmissibile, sia per atto tra vivi che per mortis causa.

I Soci non hanno diritti sul patrimonio dell’Associazione.

 

Art 6 – Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari

I soci fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.

Tutti gli altri soci sono, di norma, riconosciuti come ordinari all’atto di adesione all’Associazione.

I soci ordinari che, per impegno, contributi ed attività sostengano particolarmente l’Associazione possono essere dichiarati dall’Assemblea dei soci quali soci sostenitori.

Tutti i soci, ordinari o sostenitori, per benemerenza o particolari riconoscimenti nei confronti dell’Associazione, possono inoltre essere dichiarati dall’Assemblea dei soci come soci onorari, e non sono tenuti a versare la quota associativa annuale per l’anno successivo.

 

Art. 7 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

  1. decesso;
  2. dimissioni; da presentarsi in forma scritta entro il 30 novembre di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  3. per morosità nel pagamento delle quote annuali;
  4. per radiazione da parte del consiglio direttivo per gravi violazioni delle norme statutarie, previa audizione del socio.

 

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci
  2. Il Consiglio direttivo
  3. Il Presidente

 

Art. 9 –  L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione.

Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Dovrà essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei soci.

In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Eventuali modifiche all’atto costitutivo dovranno essere deliberate in sede straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Consiglio direttivo almeno sette giorni prima mediante comunicazione scritta da affiggere in bacheca presso la sede dell’Associazione, indicante giorno, ora e luogo della riunione, sia per la prima sia per la seconda convocazione, e gli argomenti inseriti all’ordine del giorno.

L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza o impedimento, da socio indicato dall’Assemblea stessa.

Spetta all’Assemblea attribuire specifiche deleghe in seno ai membri del Consiglio Direttivo; diversamente le stesse – ove non diversamente disposto dallo Statuto, saranno sempre congiuntamente condivise in capo al Consiglio Direttivo stesso.

 

Art. 10 – Il Consiglio direttivo

L’Assemblea ordinaria dei soci elegge un Consiglio direttivo composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto ad alcun compenso se non il semplice rimborso delle spese sostenute per l’adempimento del loro incarico.

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Segretario Generale.

Al Consiglio direttivo competono i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio decide sull’ammissione dei soci e sulla loro radiazione, provvede inoltre alla convocazione dell’Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri.

 

Art. 11 – Funzionamento del Consiglio direttivo

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo vengono verbalizzate a cura del Segretario Generale.

Sovrintende la gestione amministrativa, finanziaria ed economica dell’Associazione ed autorizza il rimborso delle spese sostenute nell’ambito delle attività dell’Associazione dai Soci dell’Associazione, dai suoi membri o da terzi.

Viene ammesso il voto per delega scritta, effettuata da un membro del Consiglio Direttivo ad un altro.

 

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo, ed in sua assenza o impedimento il Segretario Generale:

  1. Ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, allo stesso spetta la firma sociale;
  2. Convoca il Consiglio direttivo e lo presiede;
  3. Nei casi di urgenza, congiuntamente ed unanimemente con il Segretario Generale, può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendole a ratifica nella riunione del Consiglio direttivo immediatamente successiva alla deliberazione stessa.

 

Art. 13 – Il Segretario Generale

  1. è responsabile dell’ufficio di Segreteria, istituito presso la sede dell’Associazione;
  2. redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei Soci, raccogliendoli in appositi libri;
  3. scrutina le schede per la votazione dei componenti il Consiglio Direttivo;
  4. tiene aggiornata la contabilità, i libri e registri contabili o di altra natura, richiesti dalle attività svolte dall’Associazione (e per tali incombenze può avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione);
  5. provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale, compresa la riscossione delle quote associative annuali;
  6. predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo da idonea relazione contabile;
  7. Nei casi di urgenza, congiuntamente ed unanimemente con il Presidente può assumere tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendole a ratifica nella riunione del Consiglio direttivo immediatamente successiva alla deliberazione stessa.
  8. Adempie a tutte le attività e disposizioni bancarie ed ai pagamenti delle spese e delle fatture ricevute, su delega e mandato del Consiglio direttivo.

L’apertura di conti correnti bancari e tutte le operazioni bancarie possono essere compiute, con firme fra di loro disgiunte, dal Presidente e dal Segretario Generale.

 

Art. 14 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio viene redatto il bilancio dell’Associazione secondo i criteri dettati dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Entro 4 mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo provvederà alla convocazione dell’Assemblea generale ordinaria per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

 

Art. 15 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali contributi da soggetti terzi, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, da eventuali entrate per attività e servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

 

Art. 16 – Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori stabilirà inoltre la devoluzione del patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 17 – Disposizioni Finali

Per quanto non compreso nel presente statuto valgono le norme del codice civile, per quanto applicabili, e le disposizioni di legge vigenti in materia.

 

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